1. Nei procedimenti di composizione consensuale professionale, ferma restando l'autonomia delle parti in merito alla decisione sull'accordo e sulle sue modalità, con esclusione di qualsiasi facoltà impositiva
a) informalità, con l'esclusione di un vero e proprio regime delle prove;
b) rapidità, intesa come concentrazione dell'esame del conflitto in non più di due sessioni da tenere nel minor arco di tempo possibile;
c) economicità, rivolta al rimborso delle spese vive e ad una remunerazione oraria in favore del conciliatore da porre a carico delle due parti, in via paritetica;
d) riservatezza, intesa ad inibire qualsiasi rivelazione in ordine alla vicenda sottostante e alla posizione delle parti;
e) comunione di intenti e cooperazione, tralasciando l'individuazione delle responsabilità passate, nella prospettiva del recupero della correttezza e della fiducia reciproca nel rapporto fra le parti;
f) spontaneità, intesa come libertà di aderire, partecipare e abbandonare la procedura senza imposizioni.