Art. 9.
(Requisiti generali della procedura).

      1.  Nei procedimenti di composizione consensuale professionale, ferma restando l'autonomia delle parti in merito alla decisione sull'accordo e sulle sue modalità, con esclusione di qualsiasi facoltà impositiva

 

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del conciliatore, le procedure devono conformarsi ai seguenti requisiti:

          a)  informalità, con l'esclusione di un vero e proprio regime delle prove;

          b)  rapidità, intesa come concentrazione dell'esame del conflitto in non più di due sessioni da tenere nel minor arco di tempo possibile;

          c)  economicità, rivolta al rimborso delle spese vive e ad una remunerazione oraria in favore del conciliatore da porre a carico delle due parti, in via paritetica;

          d)  riservatezza, intesa ad inibire qualsiasi rivelazione in ordine alla vicenda sottostante e alla posizione delle parti;

          e)  comunione di intenti e cooperazione, tralasciando l'individuazione delle responsabilità passate, nella prospettiva del recupero della correttezza e della fiducia reciproca nel rapporto fra le parti;

          f)  spontaneità, intesa come libertà di aderire, partecipare e abbandonare la procedura senza imposizioni.